Art. 3.
(Società per azioni controllate o partecipate dallo Stato).

      1. L'Unità valuta, in base a metodologie di rilevazione e controllo predefinite, la qualità dell'attività gestionale, i costi e i risultati delle società per azioni controllate o partecipate dallo Stato.
      2. L'Unità definisce le metodologie di rilevazione e di controllo per la verifica dei risultati delle società per azioni controllate o partecipate dallo Stato secondo criteri di omogeneità e trasparenza, tali da garantire il confronto qualitativo e quantitativo dei risultati per la loro corretta comunicazione e divulgazione.
      3. Nel caso di valutazioni negative sull'operato delle società controllate e partecipate, per inefficienza o per mancanza di interesse generale, l'Unità riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, secondo i rispettivi Regolamenti, possono chiedere l'intervento del Ministro competente, anche per promuovere le iniziative conseguenti.